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Sez. L, Sentenza n. 843 del 30/01/1988 (Rv. 457236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REPERIMENTO DI NUOVA OCCUPAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNZIA ALLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - REPERIMENTO DI NUOVA OCCUPAZIONE - PRESUNZIONE DI RINUNZIA ALLA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INIDONEITÀ.*

Dalla circostanza che, nelle more del giudizio ed anteriormente all'accoglimento della sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore licenziato abbia trovato un'altra occupazione non può presumersi la rinuncia del lavoratore medesimo all'anzidetta domanda, il cui abbandono comporterebbe anche la rinuncia ai diritti relativi allo status giuridico ed al pregresso servizio, non integralmente compensabili mediante il risarcimento del danno; infatti, mentre la rinuncia ad un diritto postula un'inequivocabile manifestazione di volontà del titolare di abdicare al diritto stesso, il reperimento della nuova occupazione può essere dipeso unicamente dalla necessità di sopperire alle primarie esigenze della vita. (V 3624/87, mass n 452568; (Conf 2163/82, mass n 420042).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)