Sez. L, Sentenza n. 3624 del 11/04/1987 (Rv. 452568 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SVOLGIMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - SVOLGIMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla controversia promossa dal dipendente licenziato per conseguire i provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la circostanza che il lavoratore licenziato abbia trovato un'altra occupazione non è di ostacolo alla pronuncia dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro - non potendosi precludere al lavoratore stesso la facoltà di optare per il ritorno al precedente impiego - e, pertanto, è inammissibile il giuramento decisorio deferito dal datore di lavoro in ordine a detta circostanza, essendo l'accertamento della medesima inidoneo a definire la lite. (V 5607/82, mass n 423366; (V 2163/82, mass n 420042; (V 2533/75, mass n 376454; (V 243/72, mass n 356046).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)