Sez. L, Sentenza n. 2163 del 07/04/1982 (Rv. 420042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RINVENIMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RINUNCIA IMPLICITA ALLA PREDETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - RINVENIMENTO DI ALTRA OCCUPAZIONE NELLE MORE DEL GIUDIZIO - RINUNCIA IMPLICITA ALLA PREDETTA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Dalla circostanza che, nelle more del giudizio ed anteriormente all'accoglimento della sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore licenziato abbia trovato un'altra occupazione non può presumersi la rinuncia del lavoratore medesimo all'anzidetta domanda, il cui abbandono comporterebbe anche la rinuncia ai diritti relativi allo status giuridico ed al pregresso servizio, non integralmente compensabili mediante il risarcimento del danno; infatti, mentre la rinuncia ad un diritto postula un'inequivocabile manifestazione di volontà del titolare di abdicare al diritto stesso, il reperimento della nuova occupazione può essere dipeso unicamente dalla necessità di sopperire alle primarie esigenze della vita. (V 2651/78, mass n 392010, in senso difforme).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)