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Sez. 2, Sentenza n. 2154 del 03/08/1966 (Rv. 324206 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - INDAGINE SULL'ESISTENZA E SULLA NATURA DEL TITOLO DELLA DETENZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324206-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE AUTONOMO - INDAGINE SULL'ESISTENZA E SULLA NATURA DEL TITOLO DELLA DETENZIONE - NECESSITA.*

Se, in un giudizio di spoglio iniziato contro il detentore di un bene costui, pur riconoscendo il possesso dell'attore, eccepisca l'esistenza fra le parti di un contratto di locazione in ordine al bene medesimo e cioe una detenzione qualificata, contro cui non e esperibile la tutela possessoria, il giudice di merito, qualora l'attore opponga l'esistenza, fra le parti, di un semplice rapporto di mandato, al fine di accertare la natura della detenzione, deve prendere in esame, oltre al rapporto di fatto corrente fra l'azienda ed il detentore, anche la esistenza e la natura del titolo obbligatorio posto in essere dalle parti. Benvero, mentre nel possesso, i limiti del potere e della correlativa tutela scaturiscono esclusivamente dal rapporto di fatto con la cosa, al contrario, nella detenzione, che presuppone un rapporto giuridico determinato fra due soggetti, i cennati limiti derivano soltanto dal titolo; onde l'indagine sul rapporto di fatto offre soltanto un elemento probatorio da valutare unitamente al titolo per l'identificazione della fattispecie negoziale sussistente fra le parti. Ne all'indagine sul titolo osta il divieto di cumulo fra giudizio petitorio e possessorio, poiche per giudizio petitorio deve intendersi soltanto quello in cui si contenda sulla esistenza di un diritto reale e cioe su di un diritto che contrasti con il possesso dedotto e non anche quello che verte sull'esistenza di un rapporto obbligatorio dal quale non puo scaturire alcuna controversia in ordine al possesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)