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Sez. 2, Sentenza n. 6746 del 15/11/1986 (Rv. 448882 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - CONDUTTORE - CONTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO PRETESO SPOLIANTE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LE PARTI - NECESSITÀ - FINALITÀ - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1986-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448882-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - DETENTORE - CONDUTTORE - CONTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DA PARTE DEL CONVENUTO PRETESO SPOLIANTE - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LE PARTI - NECESSITÀ - FINALITÀ - ONERE PROBATORIO.*

La posizione "lato sensu" possessoria di chi si qualifica detentore non ha un'estensione oggettiva tale da poter prescindere dal vincolo obbligatorio che ne concreta e delimita il fondamento. Pertanto, qualora un soggetto promuova Azione di reintegrazione allegando la propria qualità di detentore qualificato della cosa in virtù di contratto di locazione intercorso con il preteso spoliante, il giudice del merito, di fronte alla contestazione del convenuto, non può ritenere irrilevante l'accertamento del rapporto contrattuale, ma deve accertare di quale tipo sia tale rapporto e se l'attività contestata rientri nell'ambito della detenzione derivante dallo stesso, ponendo l'Onere della relativa prova a carico dell'attore ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ. (V 3469/82, mass n 421456; (V 2154/66, mass n 324206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)