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Sez. 2, Sentenza n. 4906 del 05/06/1987 (Rv. 453527 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOGLIANDI - IN GENERE - ECCEZIONE FECI SED IURE FECI - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI AVER AGITO IN BASE QUALE DETENTORE QUALIFICATO IN BASE AD UN RAPPORTO CONTRATTUALE COLL'ATTORE - NECESSITÀ DELL'ESAME DELLA ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453527-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOGLIANDI - IN GENERE - ECCEZIONE FECI SED IURE FECI - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DI AVER AGITO IN BASE QUALE DETENTORE QUALIFICATO IN BASE AD UN RAPPORTO CONTRATTUALE COLL'ATTORE - NECESSITÀ DELL'ESAME DELLA ECCEZIONE.*

Allorquando il convenuto in giudizio possessorio non contesti i fatti addebitatigli, ma sostenga di aver agito quale detentore qualificato in funzione di un rapporto contrattuale che lo lega a chi agisce in reintegrazione, proponendo in tal modo l'eccezione "feci sed iure feci", la configurabilità dello spoglio è condizionata dalla natura del vincolo contrattuale dedotto e dall'analisi delle facoltà di godimento concesse a chi, in base a quel rapporto con la cosa, poteva disporne, di talché il giudice del merito è tenuto, sia pure ai soli fini del giudizio possessorio, ad esaminare l'eccezione ed alla conseguente indagine. (V 2154/66, mass n 324206; (Conf 3469/82, mass n 421456).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)