Sez. 2, Sentenza n. 7881 del 27/09/1994 (Rv. 487910 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Mancata intimazione del testi - Tempestiva eccezione di decadenza dall'assunzione - Immediata rimessione della causa al collegio - Provvedimento implicito di decadenza del diritto all'ulteriore assunzione della prova - Possibilità di articolare gli stessi mezzi istruttori in secondo grado - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA
L'ordinanza di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio adottata dal giudice istruttore immediatamente dopo la rituale e tempestiva eccezione di decadenza dall'assunzione della prova, ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., per la mancata intimazione dei testimoni, deve ritenersi contenente un legittimo provvedimento implicito di decadenza del diritto alla ulteriore assunzione della prova testimoniale, restando escluso che la parte possa articolare gli stessi mezzi istruttori in secondo grado, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo concessa tale facoltà per ovviare a decadenze e preclusioni verificatesi nel pregresso stadio del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)