Sez. 1, Sentenza n. 1740 del 02/03/1999 (Rv. 523755 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Mancato espletamento della prova - Conseguenze - Decadenza dalla prova - Pronuncia implicita contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione - Configurabilità.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA
La pronuncia di decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale, per effetto del suo mancato espletamento) può legittimamente essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni, con conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 345, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)