Sez. 3, Sentenza n. 10487 del 01/06/2004 (Rv. 573315 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Impossibilità di richiedere la prova in primo grado per causa non imputabile - Richiesta di ammissione in appello - Ammissibilità - Valutazione di indispensabilità - Necessità - Esclusione - Possibilità di ammettere prova già preclusa - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
In relazione all'ammissibilità di nuove prove in appello, ex art. 345 cod.proc.civ., qualora la parte dimostri di non aver potuto proporre la prova in primo grado per causa non imputabile, potrà ottenerne l'ammissione a prescindere dal requisito dell'indispensabilità, mentre l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado in quanto il potere del collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)