Sez. L, Sentenza n. 5799 del 15/11/1984 (Rv. 437479 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONSEGUENZE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - RINVIO DELL'UDIENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel rito del lavoro qualora l'appellante non compaia all'udienza di discussione fissata ex art. 435 cod. proc. civ. non trova applicazione la sanzione di improcedibilità dell'appello ex art. 348 cod. proc. civ., in quanto il deposito del ricorso in cancelleria comporta di per sè l'avvenuta Costituzione dell'appellante stesso, ma la mancata comparizione può giustificare, attesa l'importanza saliente che tale udienza assume nel menzionato rito ai fini della collaborazione fra giudice e parti e della contestualità del contraddittorio fra queste, un rinvio dell'udienza medesima, senza che vi osti il divieto dei "meri rinvii" sancito dall'ultimo comma dell'art. 420 cod. proc. civ.. (V 3838/84, mass n 435794; (V 282/83, mass n 425090; (V 1884/82, mass n 419727; (V 3842/81, mass n 414486; (V 6287/80, mass n 410022; (V 201/80, mass n 403594; (V 32/80, mass n 403402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)