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Sez. L, Sentenza n. 282 del 14/01/1983 (Rv. 425090 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348, SECONDA IPOTESI, COD, PROC, CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425090-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - NUOVO RITO DEL LAVORO - MANCATA COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA DELL'APPELLANTE GIÀ COSTITUITO - ART. 348, SECONDA IPOTESI, COD, PROC, CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La disciplina sull'improcedibilità dell'appello stabilita dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. non è applicabile nelle controversie soggette al rito del lavoro introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Infatti, nel giudizio di appello disciplinato da tale rito - mentre è escluso che possa configurarsi la prima delle ipotesi considerate dal primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. (mancata Costituzione dell'appellante fino alla prima udienza davanti all'istruttore), non essendo prevista la figura del giudice istruttore e realizzandosi la proposizione dell'impugnazione e la Costituzione dell'appellante con il deposito del ricorso - non può trovare applicazione la disposizione relativa alla seconda situazione prevista dallo stesso primo comma dell'articolo citato (mancata comparizione alla prima udienza davanti all'istruttore dell'appellante già costituito), in quanto il rinvio della causa ad una nuova udienza non avrebbe giustificazione diversa dalla assenza dell'appellante e, pertanto, infrangerebbe il divieto delle udienze di mero rinvio. Ne consegue che, ove l'appellante non comparisca alla udienza di discussione, il collegio deve decidere nel merito la impugnazione, e non già rinviare la causa ad una prossima udienza o pronunciare immediatamente l'improcedibilità del gravame. (Conf 1884/82, mass n 419727).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)