Sez. 5, Sentenza n. 9885 del 20/06/2003 (Rv. 564429 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 782 del 1980 - Interessi percepiti dal Mediocredito centrale gestore del fondo - Assoggettamento ad imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI
Gli interessi percepiti dal Mediocredito centrale (nella fattispecie, nell'anno 1990), in veste di gestore del fondo rotativo per finanziamenti in favore di piccole e medie imprese di cui all'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, non sono soggetti ad imposte sui redditi, ai sensi e nel vigore degli artt. 86, 88, 115 e 116 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto costituiscono entrate erariali, ancorché separatamente contabilizzate in quel fondo, non profitti di detto gestore, il quale li riscuote in veste di mandatario dello Stato con obbligo di riversarli nel fondo medesimo. Nè a diversa conclusione può indurre l'art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (secondo il quale i fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi, devono intendersi riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 88, comma primo, del citato d.P.R. n. 917 del 1986), al quale va disconosciuta la natura di norma interpretativa, come tale avente efficacia retroattiva.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 116, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 39 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)