Sez. L, Sentenza n. 2142 del 27/02/1987 (Rv. 451368 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITÀ - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA - LIMITI - CESSAZIONE DI UN'IMPRESA ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI ESSA DA PARTE DI UN'ALTRA IMPRESA - DIRITTO ALLO SGRAVIO - SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO AD UN ALTRO NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE - SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO DI UN AUTOSERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - INCENTIVAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI NEL MERIDIONE - SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGGIUNTIVO - PRESUPPOSTI - INCREMENTO DI OCCUPAZIONE IN UN'AZIENDA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ESISTENTE AL 30 SETTEMBRE 1968 - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO AL CONCETTO DI AZIENDA IN SENSO OGGETTIVO - NECESSITÀ - VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA MEDESIMA - IRRILEVANZA - LIMITI - CESSAZIONE DI UN'IMPRESA ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI ESSA DA PARTE DI UN'ALTRA IMPRESA - DIRITTO ALLO SGRAVIO - SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO AD UN ALTRO NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ OGGETTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - ESTENSIONE - SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO DI UN AUTOSERVIZIO URBANO ED EXTRAURBANO - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo aggiuntivo previsto dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se un incremento di occupazione si sia o no verificato rispetto alla situazione esistente al 30 settembre 1968, occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto di tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Pertanto, detto beneficio, mentre non può applicarsi nei casi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, con passaggio del relativo personale alla nuova impresa risultante dall'operazione, quando immutato resti il numero dei lavoratori occupati, non può invece essere negato nell'ipotesi in cui, cessata definitivamente un'impresa, un'altra impresa realmente diversa ne assuma il personale, tale assunzione comportando nuova occupazione dei lavoratori ridotti (dalla detta cessazione di attività imprenditoriale) allo stato di disoccupazione. Tale ipotesi, se è configurabile anche rispetto alla successione di un soggetto ad un altro nell'Esercizio di un'attività oggetto di concessione amministrativa, avendo questa carattere originario e non derivativo, non può tuttavia verificarsi rispetto alla successione nell'Esercizio di un autoservizio urbano ed extraurbano, in quanto l'Obbligo del cessionario di mantenere in servizio - a norma dell'art. 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054 - il personale degli enti o delle aziende cedenti esclude la riduzione di questo allo stato di disoccupazione. (V 2736/86, mass n 445784; (V 3907/85, mass n 441485; (V 1753/85, mass n 439707; (V 1164/85, mass n 439287; (Conf 3647/83, mass n 428542, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)