Sez. 5, Sentenza n. 16858 del 24/07/2014 (Rv. 632210 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Presupposto - Aree ove si producono rifuti speciali - Ospedali - Esenzione generalizzata - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - - Onere della prova a carico del contribuente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. L'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perché ivi si producono rifiuti speciali (nella specie derivanti dallo svolgimento di attività sanitaria), è subordinata alla prova, il cui onere è a carico del contribuente, della relativa condizione di esenzione, ed in particolare della superficie nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano, di regola, i suddetti rifiuti speciali, tanto più che la produzione di questi ultimi non esclude quella dei rifiuti solidi urbani e non può, pertanto, escludersi la coesistenza degli uni e degli altri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)