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Sez. 5, Sentenza n. 13711 del 12/06/2009 (Rv. 608495 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Immobili a destinazione ospedaliera - Assoggettabilità alla TARSU - Possibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie successiva al d.lgs. n. 22 del 1997.
Stato
decisa il 2009-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608495-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, a seguito dell'abrogazione dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 da parte dell'art. 17 della legge n. 128 del 1998, i rifiuti provenienti da ospedali non costituiscono più una categoria a parte e ben, quindi, possono essere assimilati, ove non siano pericolosi e tossici, a quelli urbani, a mezzo di regolamento comunale ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, nel qual caso la struttura ospedaliera è soggetta alla predetta tassa, in ragione del carattere di generalità attribuitole dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delle previsioni del comma 3 di tale norma che, nel fornire precise indicazioni in ordine alla coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti, afferma il principio per cui la produzione di rifiuti speciali non integra un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1994 num. 146 art. 39, Legge 24/04/1998 num. 128 art. 17, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)