Sez. 3, Sentenza n. 2702 del 14/12/2011 Ud. (dep. 23/01/2012) Rv. 251912 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Violenza sessuale - Rifiuto della vittima di continuare una relazione sentimentale - Attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
Il rifiuto di continuare una relazione sentimentale non integra un "fatto ingiusto" idoneo a legittimare, nel delitto di violenza sessuale, il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, costituendo tale rifiuto espressione del diritto alla libertà sessuale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2, Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)