Sez. 5, Sentenza n. 49569 del 18/06/2014 Ud. (dep. 27/11/2014) Rv. 261816 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Fatto ingiusto altrui - Requisiti - Rilevanza di costumi, tradizioni o credenze proprie di una cultura distanti dal comune sentire della collettività nella quale si è scelto di vivere e inserirsi - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
Ai fini della integrazione del 'fatto ingiusto altruì, costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in cui si è esclusa la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., nei confronti dell'imputata di origine marocchina - condannata per l'omicidio di un uomo con cui aveva avuto una relazione sentimentale e che, dopo lunghi tergiversamenti, aveva rifiutato di sposarla, nonostante gli intercorsi rapporti sessuali, sposando, invece, un'altra donna [ritenendo che tale atteggiamento, pur percepito come deleterio dalla cultura di appartenenza per il "vulnus" arrecato alla propria onorabilità con conseguente preclusione di un futuro matrimonio, non integrasse gli estremi del fatto ingiusto per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen.]).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)