Sez. 5, Sentenza n. 55741 del 25/09/2017 Ud. (dep. 13/12/2017) Rv. 272044 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE | Fatto ingiusto altrui - Requisiti - Ingiustizia obiettiva - Nozione - Rilevanza di valori e di codici di comportamento non corrispondenti a canoni di civile convivenza - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE
Ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale, non corrispondenti a canoni di civile convivenza. (Nella specie, la Corte ha escluso che l'atteggiamento della persona offesa, consistito nel corteggiare la moglie dell'imputato, potesse integrare gli estremi della provocazione, ritenendo irrilevanti le ragioni del ricorrente incentrate sulle considerazioni che, con tale atteggiamento, la vittima aveva messo in dubbio la sua "autorità" nei confronti della moglie e leso il suo "prestigio" in un contesto ambientale di tipo criminale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)