Sez. U, Sentenza n. 1072 del 03/02/1988 (Rv. 457353 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - DICATIO AD PATRIAM - COSTITUZIONE - FACTA CONCLUDENTIA DEL PROPRIETARIO.*
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - DICATIO AD PATRIAM - COSTITUZIONE - FACTA CONCLUDENTIA DEL PROPRIETARIO.*
La Costituzione di una servitù di uso pubblico sul bene privato, per effetto di "dicatio ad patriam", postula un comportamento del proprietario che sia univocamente rivolto a mettere a disposizione l'immobile, per il soddisfacimento di esigenze della collettività indeterminata dei cittadini, con carattere di continuità, e, quindi, non in via precaria o per mera tolleranza. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la S.C. ha ritenuto correttamente esclusa dai giudici del merito la Costituzione di detta servitù, in fattispecie nella quale il privato aveva temporaneamente acconsentito all'occupazione del proprio fondo con una variante di strada vicinale, solo per permettere al corpo forestale di effettuare opere di rimboschimento). (V 2878/83, mass n 427570; (V 4830/81, mass n 415536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)