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Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 22/03/1996 (Rv. 496521 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Di cognizione accertante l'esistenza di un obbligo di fare - Attuazione in sede esecutiva - Interpretazione della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496521-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il giudice dell'esecuzione, chiamato a dare i provvedimenti necessari per l'attuazione di un obbligo di fare, accertato con sentenza emessa in un giudizio di cognizione, è tenuto - per renderne possibile la concreta attuazione - a interpretare la sentenza, individuandone la portata precettiva sulla base delle statuizione contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate in motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione. Siffatta interpretazione, che attiene a un giudicato esterno, è incensurabile in sede di legittimità, sempreché non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)