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Sez. 3, Sentenza n. 6901 del 24/11/1986 (Rv. 449005 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DA ESEGUIRE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449005-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DA ESEGUIRE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudice dell'esecuzione, chiamato a dare i provvedimenti necessari per l'attuazione di un Obbligo di fare, accertato con sentenza emessa in un giudizio di cognizione, è tenuto - per renderne possibile la concreta attuazione - a procedere alla interpretazione della sentenza stessa, individuando la sua portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate nella motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione. Siffatta interpretazione, che attiene ad un giudicato esterno, è incensurabile in Sede di legittimità, sempreché non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o giuridici. (V 5481/82, mass n 423250; (V 6409/80, mass n 410166; (V 3073/80, mass n 406832; (V 321/80, mass n 403704; (V 696/79, mass n 396861).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)