Sez. 6, Sentenza n. 223 del 07/12/1984 Ud. (dep. 10/01/1985) Rv. 167336 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE: ABUSIVA PROSECUZIONE DI COSTRUZIONE EDILIZIA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE: ABUSIVA PROSECUZIONE DI COSTRUZIONE EDILIZIA.*
La funzione dei sigilli è soprattutto simbolica, sicché essi costituiscono non tanto mezzo di impedimento fisico ad una data attività interdetta, quanto piuttosto segno di avvertimento delle conseguenze giuridiche che tale attività, se posta in essere, potrà produrre. Pertanto, si avrà violazione dei sigilli non in rapporto alla fisica effrazione, distruzione ecc. Degli stessi, ma in rapporto ad attività che, anche se, al limite, lasci intatti i sigilli medesimi, costituisca tuttavia effettiva disobbedienza al divieto, o monito, o comminazione di castigo che i sigilli visualizzano. (fattispecie relativa a ritenuta sussistenza del reato di violazione di sigilli in ordine alla prosecuzione di costruzione edilizia sottoposta a sequestro). (Conf mass n 163466).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)