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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 28/07/1981 (Rv. 415559 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO A TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE SCADUTI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1981-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415559-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - APPELLO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DI COMPARIZIONE - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO A TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE SCADUTI - INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO.*

L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio importa la nullita dell'atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che se detto termine non e osservato, la nullita dell'atto e insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale qualora il convenuto non si sia costituito, mentre la Costituzione di quest'ultimo sana la nullita dell'atto con efficacia ex nunc. Pertanto, qualora si tratti di citazione d'appello e questa sia stata rinnovata, ma il termine per impugnare sia gia scaduto, la Costituzione dell'appellato non vale a sanare la nullita del primo atto di appello, poiche, essendo i termini per l'impugnazione perentori e fuori della disponibilita delle parti, la sentenza di primo grado passa in giudicato. (V 4694/79, mass n 401246; (V 4553/76, mass n 383278).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)