Sez. 3, Sentenza n. 8716 del 22/10/1994 (Rv. 488229 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Nullità dell'atto di citazione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE
L'inosservanza dei termini di comparizione che, ai sensi dell'art. 163 bis cod. proc. civ., debbono intercorrere tra la data della notificazione della citazione e quella di comparizione, comporta la nullità dell'atto di citazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)