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Sez. 3, Sentenza n. 8716 del 22/10/1994 (Rv. 488229 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Nullità dell'atto di citazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488229-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE

L'inosservanza dei termini di comparizione che, ai sensi dell'art. 163 bis cod. proc. civ., debbono intercorrere tra la data della notificazione della citazione e quella di comparizione, comporta la nullità dell'atto di citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)