Sez. 2, Sentenza n. 8146 del 15/06/2000 (Rv. 537618 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Conseguenze - Nullità dell'atto di citazione - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE
L'inosservanza del termine minimo di comparizione in giudizio comporta la nullità dell'atto di citazione, essendo il termine stesso perentorio, inderogabile ed assoluto, con la conseguenza che, se detto termine non è osservato, la nullità dell'atto è insanabile e rende l'atto stesso inidoneo a costituire un valido rapporto processuale, qualora il convenuto non si sia costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)