Sez. 1, Sentenza n. 1971 del 11/03/1996 (Rv. 496264 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Regolamento CEE n. 1697/79 art. 5 n. 2 - Recupero "a posteriori" dei dazi - Impugnazione del provvedimento relativo davanti al giudice nazionale - Ammissibilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
L'art. 5, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 1697/79 del 24 luglio 1979, là ove dispone che "le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero a posteriori dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente", deve essere interpretato nel senso che, ove siano soddisfatte tutte le condizioni poste dalla norma, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero "a posteriori" dei dazi e può far valere tale diritto davanti ai giudici nazionali impugnando i provvedimenti che abbiano disposto tale recupero.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1979 num. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)