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Sez. 5, Sentenza n. 21775 del 09/11/2005 (Rv. 586285 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Dazi all'importazione e all'esportazione - Art. 5 n. 2 del regolamento CEE n. 1697 del 1979 - Recupero dei dazi "a posteriori" - Esclusione in caso di mancata riscossione a causa di un errore delle autorità competenti - Presupposti - Errore delle autorità - Nozione alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia - Dipendenza dell'errore da un comportamento attivo dell'autorità - Necessità - Errore determinato da raggiro o fatto doloso dell'esportatore - Recupero dei dazi - Ammissibilità - Buona fede dell'importatore - Irrilevanza - Fattispecie in tema di falsità dei certificati utilizzati per attestare il paese di provenienza del prodotto.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586285-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

L'art. 5, n. 2, del regolamento CEE n. 1697 del 1979 del Consiglio del 24 luglio 1979 - che attribuisce alle autorità competenti "la facoltà di non procedere al recupero 'a posteriorì dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente" - va inteso, alla stregua dell'interpretazione vincolante datane dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, nel senso che l'errore dell'autorità, per impedire il recupero, deve essere dipeso da un comportamento attivo dell'autorità stessa, e non già da un raggiro o, comunque, dal fatto doloso dell'esportatore: ipotesi nella quale la buona fede dell'importatore non è sufficiente ad esimerlo dall'adempimento della sua obbligazione. (Fattispecie relativa a recupero di dazi doganali relativi all'importazione di pesce, conseguente all'accertata falsità dei certificati utilizzati per attestare che il prodotto era di origine norvegese e conseguentemente fruiva dell'esenzione dai dazi doganali prevista dall'accordo fra la Norvegia e la Comunità Economica Europea).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 24/07/1979 num. 1697 art. 5, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)