Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19741 del 22/09/2020 (Rv. 659221 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" | Presunzione di non spettanza dell'indennizzo prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Art. 11 delle preleggi - Applicabilità in base al momento di proposizione della domanda - Fondamento.
FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS"
L'art. 2, comma 2 sexies, lett. a), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste per l'imputato il pregiudizio da irragionevole durata del processo penale, salvo prova contraria, in ipotesi di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, trova applicazione con riferimento al momento di proposizione della domanda di equa riparazione, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo e dando luogo, dunque, ad uno "ius superveniens" che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)