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Sez. 1, Sentenza n. 49725 del 26/11/2013 Cc. (dep. 10/12/2013) Rv. 258764 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloquio prolungato ex art. 37 comma decimo, d.P.R. n.230 del 2000 - Detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258764-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il disposto normativo di cui all'art. 37, comma decimo del d.P.R. del 30 giugno 2000 n. 230, che prevede la possibilità per il detenuto di fruire di un colloquio prolungato sino a due ore, si applica anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord.Pen., previo adattamento alle caratteristiche ontologiche di questa speciale forma di detenzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancanza di colloquio nella "settimana" precedente, presupposto necessario per ottenere il colloquio prolungato, deve intendersi, nel caso di detenuto sottoposto a regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., come mancanza del colloquio nel "mese" precedente).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)