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Sez. 3, Sentenza n. 16571 del 25/11/2002 (Rv. 558689 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE | Processo civile articolato in fasi - Formulazione della istanza per la deduzione dei nuovi mezzi di prova - Termine ultimo - Entro la chiusura della fase di trattazione e prima della apertura della fase istruttoria - Mancato rispetto del termine - Conseguenze - Preclusione.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558689-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE

Nel processo civile disciplinato dalla legge n. 353 del 1990, che lo configura come un processo articolato in fasi successive (la fase preparatoria, la fase istruttoria e la fase decisoria) alle quali si correlano preclusioni all'esercizio dei poteri processuali, la facoltà delle parti di chiedere nuovi mezzi di prova deve essere esercitata a pena di decadenza formulando l'istanza di assegnazione del termine per ulteriori deduzioni istruttorie di cui all'art. 184, comma primo, nel momento in cui si conclude la fase di trattazione preparatoria e, senza soluzione di continuità, si apre la fase istruttoria (in difetto della quale si verifica l'immediato passaggio alla fase decisoria, ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)