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Sez. L, Sentenza n. 2161 del 16/03/1990 (Rv. 465972 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - LAVORAZIONI ESEGUITE CON "UTENSILI AD ARIA COMPRESSA" - NOZIONE - IPOACUSIA CONTRATTA DA ADDETTO A LAVORAZIONI IMPLICANTI L'USO DI COMPRESSORI E VENTOLE AD ARIA COMPRESSA - INDENNIZZABILITÀ - SENT. N. 179 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465972-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - LAVORAZIONI ESEGUITE CON "UTENSILI AD ARIA COMPRESSA" - NOZIONE - IPOACUSIA CONTRATTA DA ADDETTO A LAVORAZIONI IMPLICANTI L'USO DI COMPRESSORI E VENTOLE AD ARIA COMPRESSA - INDENNIZZABILITÀ - SENT. N. 179 DEL 1988 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al punto 44, lett. 1) della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 - nel testo di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 - al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124) che include tra le malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in lavorazioni eseguite con "utensili ad aria compressa", non può farsi alcuna differenza, ai fini della tutela assicurativa, fra strumenti che "producono" aria compressa e strumenti che questa utilizzano per la lavorazione. Ne consegue che l'ipoacusia contratta da un lavoratore addetto a lavorazioni implicanti l'uso di compressori e ventole ad aria compressa è indennizzabile in virtù di detta previsione tabellare, indipendentemente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 (dichiarativa - fra l'altro - della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 in quanto escludente dalla tutela assicurativa le malattie professionali causate da una lavorazione diversa da quelle specificamente tabellate). (Conf 5324/89, mass n 464456; (Conf 247/89, mass n 461425; (Conf 1905/88, mass n 457818).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)