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Sez. L, Sentenza n. 247 del 19/01/1989 (Rv. 461425 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - OTOPATIA - TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE ALLE LAVORAZIONI CON UN UTENSILE AD ARIA COMPRESSA, AUTONOMO O PARTE DI UN DIVERSO COMPLESSO - OTOPATIA CONTRATTA DA UN LAVORATORE ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI TUBI CON MARTELLI PNEUMATICI - INDENNIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461425-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - OTOPATIA - TUTELA ASSICURATIVA - ESTENSIONE ALLE LAVORAZIONI CON UN UTENSILE AD ARIA COMPRESSA, AUTONOMO O PARTE DI UN DIVERSO COMPLESSO - OTOPATIA CONTRATTA DA UN LAVORATORE ADDETTO ALLA RIPARAZIONE DI TUBI CON MARTELLI PNEUMATICI - INDENNIZZABILITÀ.*

Alla stregua della formulazione del punto 44, lett. L, della nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (allegato n. 4 - nel testo di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 - al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), che considera malattie professionali l'ipoacusia e la sordità da rumori contratte in lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa, la tutela assicurativa non è limitata all'ipotesi di uso di utensile che comporti l'instaurazione del contatto uomo-macchina, ma si estende alle lavorazioni in cui comunque intervenga un utensile ad aria compressa, tanto autonomo quanto parte di un diverso complesso, essendo ciò conforme all'esigenza, propria della ratio legis, che ad uguale fonte di rumorosità corrisponda uguale protezione della sordità che può derivarne ai lavoratori addetti. Ne consegue che l'otopatia contratta da un lavoratore addetto alla riparazione di tubi con martelli pneumatici è indennizzabile in virtù di detta previsione tabellare, indipendentemente dagli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 (dichiarativa - fra l'altro - della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965). (V 276/87, mass n 450021; (V 3124/85, mass n 440825).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)