Sez. 6, Sentenza n. 21634 del 22/05/2026 Cc. (dep. 11/06/2026) Rv. 290165-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Violazione della garanzia di terzietà ed imparzialità del giudice - Rilevanza quale motivo di rifiuto - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, è ostativa alla consegna l'assenza, nello Stato richiedente, di un'effettiva tutela delle garanzie di imparzialità e di terzietà del giudice sotto il profilo oggettivo, atteso che la stessa attiene al nucleo essenziale del diritto al giusto processo e del diritto di difesa, secondo i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, garantiti dalla Costituzione e dalle Carte sovranazionali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione con cui era stata concessa l'estradizione richiesta dalla Repubblica federativa del Brasile, sul rilievo che il magistrato, danneggiato dai reati contestati
all'estradanda, aveva svolto plurime funzioni nell'ambito del medesimo procedimento, partecipando, quale relatore, alla decisione della questione inerente alla propria incompatibilità, pronunciando condanna e, in precedenza, emettendo il mandato di arresto, redigendo la richiesta di estradizione e fornendo le informazioni relative all'istituto penitenziario di destinazione).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C), Tratt. Internaz. 17/10/1989 art. 5 lett. A), Legge 23/04/1991 num. 44, Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)