Sez. 6, Sentenza n. 4974 del 08/09/2015 Cc. (dep. 08/02/2016) Rv. 266263 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Violazione di norme processuali dello Stato richiedente - Divieto di pronuncia favorevole all'estradizione - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Non sussiste il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione a fronte della mera violazione di norme processuali nella sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, in quanto il divieto previsto dall'art.705 comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sussiste solo qualora venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)