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Sez. 6, Sentenza n. 8636 del 30/01/2024 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 286074-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione richiesta da un paese coinvolto in un conflitto armato - Rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie relativa a richiesta di estradizione della Repubblica Ucraina.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286074-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione verso l'estero, si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona, ai sensi degli art. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., ove nello Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato in atto, sia applicata la legge marziale e non siano offerte specifiche rassicurazioni in ordine alle condizioni detentive che saranno assicurate all'estradando. (Fattispecie relativa alla richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica ucraina nei confronti di una persona di nazionalità russa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello per non avere valutato i rischi per la incolumità e la grave compromissione delle garanzie dell'estradando conseguente alle introdotte modifiche del codice di rito, con riguardo alla durata della carcerazione preventiva ed al controllo giurisdizionale sulla sua applicazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)