Sez. 1, Sentenza n. 7890 del 20/07/1995 (Rv. 493363 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE | Azioni - Trasferimento - Subordinazione al gradimento di organi sociali - Gradimento - Richiesta - Soggetto legittimato.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - IN GENERE
In relazione a una clausola dello statuto di società per azioni che subordini l'efficacia del trasferimento delle azioni al gradimento di organi sociali, è legittimato a chiedere tale gradimento solo il socio alienante e non anche l'acquirente delle azioni, ancora estraneo alla compagine sociale e non destinatario dell'ordinamento interno della società. L'interesse dell'acquirente, peraltro, può sorgere in un momento successivo, qualora l'organo sociale emetta una delibera di rifiuto viziata da invalidità, così come lo stesso acquirente deve ritenersi legittimato nella diversa ipotesi in cui egli faccia valere l'invalidità della clausola statutaria e la conseguente opponibilità alla società dell'alienazione delle ragioni. (Nella specie, confermata la statuizione di merito dichiarativa della validità della specifica clausola di gradimento, la S.C. ha rilevato che non poteva ritenersi rilevante la richiesta di gradimento in ipotesi formulata dall'acquirente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2355 com. 3, Legge 04/06/1985 num. 281 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)