Sez. 1, Sentenza n. 2365 del 15/05/1978 (Rv. 391767 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - CATEGORIE DI AZIONI - AZIONI NOMINATIVE - ALIENAZIONI - CONDIZIONI DISPOSTE DALL'ATTO COSTITUTIVO - AMMISSIBILITA EX ART 2355 COD CIV - DIVIETO IMPLICITO DI INTRODURRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE INCONDIZIONATA DELL'ALIENAZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLE DELLO STATUTO SOCIALE RISULTANTE DA UNA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E PERMISSIVA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI "PREVIO CONSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" - NULLITA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - CATEGORIE DI AZIONI - AZIONI NOMINATIVE - ALIENAZIONI - CONDIZIONI DISPOSTE DALL'ATTO COSTITUTIVO - AMMISSIBILITA EX ART 2355 COD CIV - DIVIETO IMPLICITO DI INTRODURRE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE INCONDIZIONATA DELL'ALIENAZIONE - CONSEGUENZE - CLAUSOLE DELLO STATUTO SOCIALE RISULTANTE DA UNA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E PERMISSIVA DEL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI "PREVIO CONSENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" - NULLITA.*
La norma imperativa dell'art 2355 cod civ, nello stabilire che l'atto costitutivo della societa puo sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative, sancisce implicitamente il divieto di introdurre clausole che escludano incondizionatamente l'alienazione, sia all'atto della Costituzione della societa, sia successivamente, attraverso una modifica dell'atto costitutivo, ancorche approvata da tutti i soci. Deve percio ritenersi nulla, insieme con la relativa deliberazione dell'assemblea, la clausola dello statuto sociale risultante da una modificazione dell'atto costitutivo, la quale, senza disporre il divieto assoluto di trasferimento delle azioni, lo permetta "previo consenso del consiglio di amministrazione", in quanto le particolari condizioni alle quali la legge consente di subordinare l'alienazione delle azioni devono concretarsi in specifiche situazioni oggettive e non possono, pertanto, essere rimesse al giudizio discrezionale degli organi societari, assumendo, cosi, carattere di mera arbitrarieta e ponendo in essere, in concreto, un'effettiva esclusione del potere di alienazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2355
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)