Sez. 3, Sentenza n. 6767 del 17/05/2001 (Rv. 546738 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Portata - Operatività - Nesso di causalità tra cosa in custodia e fatto dannoso - Necessità - Situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) - Efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso - Necessità - Relativo accertamento - Spettanza al giudice di merito - Insindacabilità in Cassazione - Limiti.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 cod. civ., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto - concetti propri della diversa ipotesi contemplata dall'art. 2043 cod. civ., specie in materia di responsabilità della P.A. - , la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento della efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso, accertamento demandato al giudice del merito, la cui valutazione, ove congruamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)