Sez. 3, Sentenza n. 20317 del 20/10/2005 (Rv. 584522 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Natura - Responsabilità oggettiva - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Nozione - Conseguenza derivante dal suo accertamento - Esclusione della responsabilità da custodia - Onere della prova incombente al danneggiato - Contenuto - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodia analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trova nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa. Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Sotto il profilo dell'onere della prova, in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 cod. civ. presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.(Nella specie, la S.C., enunciando il riportato principio e rigettando il relativo motivo del ricorso incidentale proposto, ha ritenuto la correttezza e la logicità sul punto della motivazione della sentenza di appello, con la quale era stata ravvisata la responsabilità del condominio di un edificio, in relazione all'infortunio occorso ad un soggetto caduto su una rampa condominiale di accesso ad un'autorimessa, a causa della presenza di una macchia di olio non visibile, sul presupposto generale che il condominio medesimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, altrimenti - e sempre che non si configuri il caso fortuito - in base al richiamato art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)