diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12087 del 28/11/1998 (Rv. 521195 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Morosità nel pagamento del canone - Termine di grazia - Sanatoria - Disciplina dell'art. 4 della legge n. 814 del 1973 - Operatività con riferimento alle annate agrarie precedenti.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521195-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

La norma dell'art. 4 comma quinto della legge n. 814 del 1973, il quale prevede a favore dell'affittuario convenuto in giudizio per morosità la concessione di un termine per il versamento dei canoni scaduti nonché l'idoneità del pagamento effettuato in detto termine a sanare la morosità, integra una disposizione eccezionale rivolta a colmare il vuoto legislativo conseguente all'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 155 del 1972) sulla previgente normativa, che opera con esclusivo riferimento alle annate agrarie contemplata nei precedenti commi dello stesso articolo.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)