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Sez. 3, Sentenza n. 209 del 14/01/1988 (Rv. 456818 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART. 4 LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE ECCEZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456818-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART. 4 LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE ECCEZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 10 dicembre 1973 n. 814 - che prevede la concessione del termine di grazia per la purgazione della mora nel pagamento dei canoni relativi all'affitto di fondi rustici - riguarda solo il mancato pagamento dei canoni stessi con riferimento alle annate agrarie 1970 '71, 1971 '72 e 1972 '73 e, avendo carattere di eccezionalità, non è applicabile quando la morosità riguardi canoni relativi ad annate agrarie diverse da quelle suindicate, ancorché nel complessivo periodo di morosità siano comprese pure quelle annate. (Conf 528/86, mass n 444125; (Conf 422/86, mass n 444032; (Conf 2318/85, mass n 440195; (Conf 3673/84, mass n 435671; (Conf 5736/83, mass n 430615; (Conf 6288/82, mass n 423951).*

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)