Sez. 3, Sentenza n. 528 del 27/01/1986 (Rv. 444125 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE ECCEZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CANONE - IN GENERE - MOROSITÀ - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA - DISCIPLINA EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 814 DEL 1973 - CARATTERE ECCEZIONALE - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
La norma dell'art. 4, comma quinto, della legge n. 814 del 1973, il quale prevede a favore dell'affittuario convenuto in giudizio per morosità la concessione di un termine per il versamento dei canoni scaduti nonché l'idoneità del pagamento effettuato in detto termine a sanare la morosità, integra una disposizione eccezionale rivolta a colmare il vuoto legislativo conseguente all'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 155 del 1972) sulla previgente normativa, che opera con esclusivo riferimento alle annate agrarie contemplate nei precedenti commi dello stesso articolo (1970/71, 1971/72 e 1972/73). (Conf 4760/84, mass n 436666; (Conf 5736/83, mass n 430615; (Conf 3895/82, mass n 421843).*
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1973 num. 814 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)