Sez. 1, Sentenza n. 3743 del 02/06/1988 (Rv. 458999 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - CONDIZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - CONDIZIONE.*
Nel caso di mancato rinvenimento del destinatario (e di altre persone abilitate a ricevere l'atto) presso l'abitazione risultante dai registri anagrafici, ancorché constatato dall'ufficiale giudiziario più volte a distanza di tempo, la notificazione deve essere effettuata nelle forme prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ. per l'ipotesi d'irreperibilità, mentre le diverse modalità contemplate dall'art. 143 cod. proc. civ. trovano applicazione solo quando vi siano elementi idonei ad evidenziare il verificarsi di un trasferimento in altro luogo sconosciuto, cioè un definitivo abbandono di detta abitazione, non un mero allontanamento, pure se prolungato. (V 5753/78, mass n 395555).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)