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Sez. 2, Sentenza n. 1232 del 13/03/1978 (Rv. 390581 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390581-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Se spetta al giudice di merito la valutazione del materiale istruttorio e se tale giudice non e affatto obbligato a prendere analiticamente in esame tutte le circostanze dedotte dalle parti e tutte le risultanze istruttorie, essendo sufficiente una globale valutazione di tutti gli elementi raccolti, tuttavia l'omessa valutazione di una risultanza istruttoria, la quale rifletta circostanze decisive per smentire, con giudizio di certezza, il contenuto delle prove esaminate e tale da portare, ove esaminata, a decisione diversa da quella presa, incide sulla legittimita della sentenza e ne determina la nullita secondo l'art 360, n 5, cod proc civ. (Conf 3649/76, mass n 382378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)