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Sez. L, Sentenza n. 1735 del 18/02/1998 (Rv. 512768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Accordi aziendali - Forma scritta - Esclusione - Ratifica per "facta concludentia" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE

In applicazione del principio generale di libertà di forma ed in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da "falsus procurator", ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per "facta concludentia".(Nella specie, gli ex dipendenti del Banco di Sicilia avevano riscosso per lungo periodo il pagamento dei ratei di pensione determinato sulla base di accordi collettivi stipulati, dopo il collocamento in quiescenza, da organizzazioni sindacali prive della rappresentanza dei lavoratori cessati dal servizio; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, aveva ravvisato nel complessivo comportamento dei ricorrenti una ratifica per "facta concludentia" dell'accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)