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Sez. 3, Sentenza n. 4473 del 20/04/1995 (Rv. 491948 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Liquidazione equitativa - Facoltà discrezionale del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491948-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Il criterio della valutazione equitativa costituisce nella liquidazione dei danni futuri una facoltà discrezionale del giudice di merito il cui esercizio non è sindacabile in sede di legittimità, sempre che vengano indicati i criteri seguiti e siano ricostruibili le ragioni del procedimento logico seguito per la valutazione fermo restando a carico dell'interessato l'onere di provare l'esistenza del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)