Sez. 3, Sentenza n. 6056 del 16/06/1990 (Rv. 467763 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 cod. civ., di liquidare il danno in via equitativa è subordinato alla condizione che sia impossibile o molto difficile provare il danno nel suo preciso ammontare; l'Esercizio concreto, in senso positivo o negativo, del detto potere - che non esonera la parte dall'Onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa Determinazione del danno - e l'accertamento dell'esistenza del presupposto costituito dalla impossibilità o rilevante difficoltà della prova non sono suscettibili di Sindacato in Sede di legittimità, se la relativa decisione sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. (V 2074/89, mass n 462648; (V 3340/88, mass n 458727; (V 1212/86, mass n 444690; (V 4619/85, mass n 442081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)