Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 04/05/1989 (Rv. 462648 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - UTILIZZABILITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - UTILIZZABILITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
La liquidazione equitativa del danno, consistendo pur sempre in una valutazione discrezionale basata su presunzioni e su apprezzamenti di probabilità, per non risultare arbitraria, richiede l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico attraverso cui vi si è pervenuti, sicché non sono censurabili in Sede di legittimità né la decisione del giudice di fare ricorso al criterio equitativo, né l'uso che in concreto egli abbia fatto di tale facoltà discrezionale solo quando, al di là di una acritica elencazione dei fattori costitutivi del diritto al risarcimento, sia stata data adeguata ragione del concreto processo logico e valutativo di quei dati attraverso il quale si è giunti, e con quale sufficiente approssimazione, alla liquidazione stessa. (V 1495/84, mass n 433583; (V 3977/82, mass n 421929; (V 818/82, mass n 418638; (V 4137/81, mass n 414806; (V 1762/80, mass n 405392; (Conf 3273/83, mass n 428166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)