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Sez. L, Sentenza n. 9880 del 21/09/1991 (Rv. 473967 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione | Rapporto tra il socio e la società Cooperativa di produzione e lavoro - Esclusione - Contrasto con gli artt. 3, 24, 45 e 46 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473967-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Controversie assoggettate - Rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione

Con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro, in conformità delle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile non solo un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma nemmeno un rapporto di collaborazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., poiché le prestazioni medesime, integrando adempimento del contratto di società, per l'esercizio in comune dell'impresa societaria, non sono riconducibili a due distinti centri di interessi (requisito indispensabile per la sussistenza di tale collaborazione). Da tanto consegue che la controversia inerente a dette prestazioni esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria (senza che ciò possa implicare un contrasto con gli artt. 3, 24, 45 e 46 della Costituzione, difettando una situazione di analogia con le cause contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ. e non verificandosi alcuna compromissione del diritto di difesa o dei principi in tema di riconoscimento della funzione sociale delle cooperative e di partecipazione del lavoratore alla gestione dell' azienda).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 45, Costituzione art. 46, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)