Sez. L, Sentenza n. 8687 del 22/10/1994 (Rv. 488223 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO | Attività lavorativa del socio di una cooperativa di produzione e lavoro - Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Condizioni - Mancanza - Controversie relative - Competenza del giudice in sede ordinaria - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO
In tema di attività lavorativa esercitata dai soci di una cooperativa di produzione e lavoro, le prestazioni del socio che si svolgono in conformità con le previsioni del patto sociale ed in relazione con le finalità istituzionali della società integrano un adempimento del contratto societario per l'esercizio in comune dell'impresa e non sono, quindi, riconducibili a due distinti centri di interesse; conseguentemente, in mancanza di quest'ultimo requisito, che è indispensabile per ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., la relativa controversia esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)